E’ lecito spiare il proprio partner?

By Febbraio 20, 2017blog

Oggi basta sbirciare al cellulare, leggere di nascosto la e-mail o entrare nel profilo facebook del proprio compagno/a per scoprire un’eventuale relazione extra coniugale.

E’ credenza comune in fatti, che una persona sposata abbia il diritto di spiare il proprio partner, e la domanda viene spontanea,  questa attività di “spionaggio” è lecita? la risposta è assolutamente no!

Ti faccio alcuni esempi:

Introdurre una telecamera all’interno di un’abitazione privata per filmare i presunti incontri fedifraghi del proprio compagno è “illecita interferenza nella vita altrui” reato perseguibile ai sensi dell’articolo 615-bis c.p

Spiare le chat del proprio partner, violando la relativa password configura il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Questo vale anche per chi consulta la chat di un pc o cellulare quando è già aperta, approfittando della momentanea assenza del titolare dell’account.

Accedere all’e-mail, invece, è punito dall’articolo 616 del codice penale, che sanziona chi viola, sottrae o sopprime la corrispondenza.

Poi c’è chi si improvvisa investigatore, crea un falso account per fingere di essere un’altra persona e svolgere la propria attività investigativa. In questo caso c’è la sostituzione di persona sanzionata dall’articolo 494 del codice penale.

Coloro che decidono di adoperarsi in questi ed altri comportamenti illeciti devono essere consapevoli dei reati che commettono, violazioni del codice penale che prevedono condanne che vanno dai  6 mesi a quattro anni di reclusioni (se non ci sono aggravanti) e sanzioni pesanti.

Il gioco fondamentalmente non vale la candela perchè nella maggior parte dei casi si scopre una verità parziale, discutibile, che può essere comunque negata o in qualche modo parafrasata. Tra le altre cose le risultanze di una attività di “spionaggio”, poi che, acquisite illecitamente, violando la riservatezza del partner, non possono essere in alcun modo utilizzate come prove per un eventuale separazione giudiziale finalizzata alla richiesta di addebito; questo non lo dico io, ma lo recita espressamente l’articolo 191 del codice di procedura penale.

Con questo non voglio gettare acqua al mio mulino, ansi, per quanto mi riguarda il mero sospetto e la mancanza di fiducia creatasi a causa di un dubbio è già a mio avviso un motivo valido per chiudere un rapporto.

Ma se ho bisogno di scoprire la verità e procurarmi le prove per far valere un mio diritto in sede giudiziale, per richiedere l’addebito, per mostrare ai miei suoceri perché lascio la loro figlia, o per spiegare un domani ai miei figli, il perché ho mollato la loro madre… ho bisogno di un investigatore privato, che sia autorizzato (altrimenti commetterei comunque un reato) che, attraverso un attività investigativa lecita, sia in gradi di fornirmi le prove di cui ho bisogno.   

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